Comunità Collinare

Regolamento di Polizia Urbana


REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con Delibera di Consiglio dell’Unione n. 4 del 08/04/2008


I N D I C E


TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Oggetto di applicazione
Art. 3 - Definizioni
Art. 4 - Sanzioni


TITOLO II

SICUREZZA E QUALITA’ DELL’AMBIENTE URBANO


SEZIONE 1 - Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell’igiene ambientale


Art. 5 - Comportamenti vietati
Art. 6 - Altre attività vietate
Art. 7 – Nettezza del suolo e dell’abitato
Art. 8 – Rifiuti
Art. 9 – Sgombero neve
Art. 10 – Canali di gronda
Art. 11 – Manutenzione delle facciate degli edifici

SEZIONE 2 - Disposizioni particolare per la salvaguardia del verde


Art. 12 – Divieti
Art. 13 – Disposizioni sul verde privato


TITOLO III

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA


Art. 14 - Disposizioni generali
Art. 15 - Arti e mestieri rumorosi
Art. 16 – Lavoro notturno
Art. 17 – Spettacoli viaggianti
Art. 18 - Abitazioni private
Art. 19 – Strumenti musicali
Art. 20 – Dispositivi acustici antifurto


TITOLO IV

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI


Art. 21 – Tutela degli animali domestici
Art. 22 – Protezione della fauna selvatica
Art. 23 – Detenzione e mantenimento dei cani


TITOLO V

ATTIVITA’ VARIE


Art. 24 – Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri
Art. 25 -  Pulizia dei fossati
Art. 26 – Accensione di fuochi
Art. 27 – Attività di lavavetri e simili
Art. 28 – Mestieri artistici
Art. 29 - Accattonaggio
Art. 30 – Raccolte di materiale
Art. 31 – Sosta dei circhi e degli spettacoli viaggianti
Art. 32 – Sosta di nomadi e roulottes
Art. 33 - Campeggio
Art. 34 – Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all’aperto
Art. 35 – Uso dei cannoncini spaventapasseri e simili
Art. 36 – Uso degli stemmi comunali



TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1 – Finalità

Il regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell’ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità degli statuti dei Comuni appartenenti alla Comunità Collinare, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell’ambiente.

Art. 2 - Oggetto ed applicazione

Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all’art. 1, detta norme autonome od integrative di disposizioni generali o speciali in materia di:
  1. sicurezza e qualità dell’ambiente urbano;
  2. quiete pubblica e privata;
  3. mantenimento protezione e tutela degli animali;
  4. attività varie.
Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per le singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
  1. il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento edilizio;
  2. i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
  3. le acque interne;
  4. i monumenti e le fontane monumentali;
  5. le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
  6. gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento.
La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
Per utilizzazioni di beni comuni si intende l’uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l’esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.
L’utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 - Sanzioni

La violazione di disposizioni del presente Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, così come indicato nell’allegato prospetto, accertata ed applicata nei modi e nei termini stabiliti dalle vigenti leggi.
Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
Qualora alla violazione di norme di Regolamento, conseguano danni di beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione pecuniaria per la accertata violazione e salvo che il fatto non costituisca reato, è tenuto al ripristino dei luoghi o al rimborso di tutte le spese occorrenti per il ripristino stesso. Ove il responsabile sia minore o incapace, l’onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge in tema di responsabilità sostitutiva o solidale.

TITOLO II

SICUREZZA E QUALITÀ DELL’AMBIENTE URBANO


SEZIONE 1 - Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell’igiene ambientale.

Art. 5 - Comportamenti vietati

A salvaguardia della sicurezza e del decoro dei Comuni appartenenti alla Comunità Collinare è vietato:
  1. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
  2. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
  3. deteriorare in qualsiasi modo gli edifici pubblici e privati e le loro attinenze, le strade, i marciapiedi, le aiuole e le aree verdi e le aree pubbliche in genere, nonché i manufatti di qualsiasi tipo.
  4. rimuovere, manomettere, imbrattare, o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e di tutti gli altri elementi d’arredo urbano o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
  5. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
  6. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
  7. praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
  8. utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato i 12 anni di età ovvero i 150 cm di altezza;
  9. compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
  10. immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
  11. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio o disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
  12. spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
  13. ostruire o fare inversione al corso d’acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
  14. impedire l’utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
  15. compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti offensivi per la morale ed il buon costume o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disguido, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli o inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
  16. accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
  17. sparare mortaretti o altri simili apparecchi.

Art. 6 - Altre attività vietate

A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
  1. ammassare ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L’ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
  2. utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
  3. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l’esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
  4. procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all’esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
  5. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.

Art. 7 - Nettezza del suolo e dell’abitato

Fatta salva l’applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d’acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicolo chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l’utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
L’obbligo della pulizia del suolo sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l’esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
In particolare è fatto obbligo per i titolari dei pubblici esercizi presenti nel territorio della Comunità Collinare, di posizionare idonei contenitori per la raccolta dei mozziconi di sigaretta, presso l’ingresso della propria attività, nonché l’obbligo, al momento della chiusura, di rimuovere i rifiuti (carta, plastica, bottiglie e lattine) e di curare la pulizia di tutti gli spazi nel raggio di almeno 20 metri dagli ingressi del locale.
E’ inoltre obbligatorio per gli esercenti delle attività commerciali di provvedere alla pulizia del tratto di suolo antistante il proprio esercizio commerciale, qualora necessario per la presenza di quantità rilevanti di mozziconi di sigaretta, carta od altri rifiuti, formatesi successivamente al servizio di spazzamento e pulizia comunale.
I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l’immobile stesso.
I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l’obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime e allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Art 8 - Rifiuti

A garanzia dell’igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all’interno dei contenitori all’uopo collocati dall’azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l’uso.
Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall’Amministrazione.
Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all’esterno dei contenitori stessi.
In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi. Essi possono  essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata con le modalità specificate dai competenti Uffici Tecnici dei singoli comuni.
È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico - nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
È vietato depositare all’interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
E’ vietato scaricare rifiuti differenziati nei cassonetti o nei contenitori vari, dislocati dal comune sul proprio territorio, da parte di soggetti non residenti nel territorio del comune stesso.

Art. 9 - Sgombero neve

Fatte salve diverse disposizioni emanate dalle singole Amministrazioni Comunali, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa o accumulata sul suolo pubblico.
I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono procedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l’area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione neve deve darsi comunicazione al comando di Polizia Municipale.
È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

Art. 10 – Canali di gronda

I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza ed incanalati presso le condotte fognarie, dove esistono, o presso i fossi di scorrimento delle acque metereologiche.
Il proprietario dell’immobile, o il suo utilizzatore, ha il dovere di provvedere alla immediata riparazione o sostituzione del canale di gronda qualora provochi stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato.

Art. 11 - Manutenzione delle facciate degli edifici

A salvaguardia del decoro e dell’immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l’obbligo di procedere, quando ciò si renda necessario, alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture.
Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, su proposta motivata dei competenti Uffici, può essere ordinato, ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

SEZIONE 2 - Disposizioni particolari per la salvaguardia del verde.

Art. 12 – Divieti

Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
  1. danneggiare la vegetazione;
  2. procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale che migrante;
  3. circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
  4. calpestare le aiuole e i siti erbosi dove sia vietato.
  5. provocare dissesti sulle carreggiate ed ai fossi delle strade comunali, vicinali ed interpoderali specialmente quando si utilizzano mezzi pesanti per taglio e trasporto legna, o altri materiali in genere;
  6. entrate con greggi o mandrie in proprietà private non autorizzate.
Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle aree verdi.

Art. 13 - Disposizioni sul verde privato

In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi o piantagioni i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l’obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni. Gli stessi devono inoltre provvedere alla potatura dei rami e delle fronde che nascondono la segnaletica verticale o limitano la visibilità nelle intersezioni stradali.
Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l’obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant’altro sia caduto sulla sede stradale, dai loro alberi o dalle loro piantagioni.

TITOLO III

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 14 - Disposizioni generali

Sono vietati tutti i rumori causati senza necessità alcuna o dovuti a mancanza di precauzione, che possono in qualche modo turbare la quiete e l’ordine pubblico, sia nelle ore diurne che in quelle notturne.
In particolare sono vietati: i tumulti, gli schiamazzi, le urla e i canti smodati, gli spari di petardi e mortaretti di qualsiasi genere, i rumori e i suoni emessi da apparecchi radiofonici, televisivi e da riproduttori musicali, quando superano la normale tollerabilità e arrecano disturbo ai vicini.

Art. 15 – Arti e mestieri rumorosi

Chiunque eserciti un’arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
I Servizi Tecnici dei singoli comuni o gli uffici dell’A.R.P.A., su reclamo o d’ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti affinché chi esercita mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Presidente della Comunità Collinare, su motivata proposta dei competenti uffici o dell’A.R.P.A. può essere vietato l’esercizio dell’arte, del mestiere o dell’industria responsabile delle molestie o dell’incomodo.
È comunque vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l’uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico - sanitarie.

Art. 16 - Lavoro notturno

Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 06.

Art. 17 - Spettacoli e trattenimenti

I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l’esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi  di somministrazione, i titolari di sale pubbliche per biliardi o altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l’attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all’esterno tra le ore 22 e le ore 8 dei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì e tra le ore 1 e le ore 9 dei giorni di venerdì, prefestivi e festivi.
Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all’uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
Le licenze o qualsiasi altro provvedimento per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, alle quali i titolari di licenze devono scrupolosamente attenersi.
Alle stesse disposizioni soggiacciono i circoli privati.

Art. 18 - Abitazioni private

Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.
Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, con pausa fra le ore 12 e le ore 15, e dopo le ore 20 nei giorni festivi.

Art. 19 - Strumenti musicali

Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
Non è comunque consentito l’uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Art. 20 - Dispositivi acustici antifurto

Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
Nel caso, pertanto, si verifichino condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
I proprietari di abitazioni, uffici, negozi o stabilimenti nei quali sia installato un dispositivo acustico antifurto, devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle vigenti disposizioni. I segnale non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

TITOLO IV

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 21 - Tutela degli animali domestici

In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno e sofferenza. È inoltre vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.
È vietato abbandonare animali domestici.
In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
E’ vietato detenere gli animali in spazi angusti o in terrazze o balconi come luogo di ricovero permanente, e/o privi di acqua e del cibo necessario.
E’ inoltre vietato tenere gli animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute

Art. 22 - Protezione della fauna selvatica

In tutto il territorio della Comunità Collinare è vietato procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante.
È vietato detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

Art. 23 – Detenzione e mantenimento dei cani

Nel rispetto dei tempi e dei modi disposti dalla legge regionale n° 18 del 19.07.2004 e ss.mm.ii.,  è fatto obbligo ai proprietari dei cani di fare loro applicare apposito microchip, secondo le modalità previste per l’anagrafe canina regionale.
Il proprietario deve provvedere alle necessarie vaccinazioni del cane, ferme restando le vigenti disposizioni di legge per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata.
I cani quando si trovano nelle strade o in altro luogo aperto al pubblico, devono sempre essere condotti al guinzaglio di lunghezza non superiore a mt. 1,5, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, e, quando sono condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto, nonché in occasione di fiere, mercati, feste o manifestazioni, oppure se di taglia grossa o media o di indole mordace, devono anche essere muniti di museruola.
È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree destinate ai parchi giochi, ed in tutte le aeree opportunamente delimitate e segnalate.
I cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell’accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.
Nei luoghi o nei locali aperti, ai quali non sia impedito l’accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all’esterno mediante apposito cartello ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se chiusi in apposito recinto o legati nel rispetto di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia, in modo tale da garantire la sicurezza dei terzi e non recare danno alle persone.
La detenzione di cani in luoghi privati, non deve avvenire in spazi angusti e deve prevedere uno spazio dotato di idoneo riparo coperto per la protezione dagli agenti atmosferici, nel rispetto di tutte le norme di igiene, illuminazione, alimentazione e benessere dell’animale.
E’ permesso detenere cani legati alla catena per periodi di tempo non superiori alle otto ore nell’arco della giornata purché ad essi sia assicurata una catena di almeno 5 metri di lunghezza che deve scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno 5 mt. e di 2 mt. di altezza dal terreno. La catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità e in ogni caso dovrà essere consentito al cane di raggiungere facilmente il proprio riparo, il cibo e l’acqua.
A garanzia dell’igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di rimuovere dal suolo pubblico gli escrementi prodotti dal proprio animale, depositandoli nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
Sono esclusi dai disposti del presente articolo i cani in dotazione alla Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, i cani in dotazione alle persone invalide e quelli utilizzati per la guardia di greggi e di mandrie.

TITOLO V

ATTIVITA’ VARIE

Art. 24 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e delle fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.
Le operazioni di cui al comma precedente, non devono essere effettuate tra le ore 11.00 e le ore 14,00 e tra le ore 19.00 e le ore 21.00.

Art. 25 - Pulizia dei fossati

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

Art. 26 – Accensione di fuochi

E’ vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi, compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
E’ comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 150 m dai luoghi indicati dall’art. 52 c. 2 T.U.L.P.S. ivi comprese le strade. E’ inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 150 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
L’uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E’ consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.

Art. 27 – Attività di lavavetri e simili

Per la salvaguardia della pubblica incolumità è vietato svolgere l’attività di lavavetri o altre attività similari in corrispondenza degli impianti semaforici o degli incroci stradali.
E’ inoltre vietato effettuare la vendita di materiale di consumo alle auto in  transito o in temporanea sosta negli incroci stradali.

Art. 28 – Mestieri artistici

Si intende per mestiere artistico l'esercizio su suolo pubblico dell'attività di pittore, ritrattista, mimo, giocoliere e disegnatore di immagini.
La sosta per l'esercizio di dette attività non è soggetta né ad autorizzazione, né alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
In ogni caso i soggetti di cui al comma 1, nell'esercizio della loro attività, devono osservare ogni disposizione dettata dal presente Regolamento, e comunque la massima diligenza, per la tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale.
L'esposizione e la vendita di opere personali di carattere creativo o artistico può essere effettuata su aree o spazi pubblici o aperti al pubblico per non più di sessanta minuti sullo stesso luogo.

Art. 29 – Accattonaggio

E’ vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo, causando disturbo o molestie ai passanti od intralciando il traffico pedonale o veicolare.

Art. 30 – Raccolte di materiali

Le raccolte di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, sono soggette all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dagli appositi Regolamenti comunali.
Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura e in occasione dello svolgimento dei mercati e delle fiere.

Art. 31 – Sosta dei circhi e degli spettacoli viaggianti

La sosta di circhi e di gli altri spettacoli viaggianti è ammessa solamente negli spazi a ciò appositamente destinati dai singoli comuni della Comunità Collinare. Negli stessi spazi autorizzati potranno sostare le roulottes e gli altri veicoli attrezzati ad uso abitazione mobile a seguito dei circhi, dei giostrai o di altri spettacoli viaggianti.
Per la sosta e l’occupazione dello spazio pubblico da parte dei circhi e degli spettacoli viaggianti, valgono le norme stabiliti dai Regolamenti comunali per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche.
In ogni caso al termine dell’occupazione, l’aree pubblica occupata deve essere lasciata pulita e nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento dell’ occupazione.

Art. 32 – Sosta dei nomadi e roulottes

La sosta dei nomadi nel territorio della Comunità Collinare potrà essere consentita solamente negli appositi spazi eventualmente individuati da ciascun comune appartenente al territorio della Comunità Collinare  con deliberazione di giunta. In assenza di questi, il Sindaco di ciascun comune appartenente al territorio della Comunità Collinare potrà autorizzare la sosta, indicando nell’autorizzazione scritta il luogo in cui la sosta è consentita e la durata massima della sosta.
E’ vietato il soggiorno di roulottes ed altri veicoli attrezzati ad uso abitazione mobile sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico, fatto salvo quanto regolamentato ai sensi del Codice della strada.
E’ altresì vietata la sosta prolungata sul suolo pubblico di qualsiasi mezzo di circolazione che attua una vera e propria continuativa occupazione del medesimo suolo pubblico non autorizzata.

Art. 33 - Campeggio

In tutto il territorio della Comunità Collinare, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l’effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio dei comuni della Comunità Collinare, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

Art. 34 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all’aperto

E’ fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
E’ vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l’uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell’ambiente circostante.
Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell’uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d’acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell’ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

Art. 35 - Uso dei “cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine” per allontanare i volatili

E’ vietato l’impiego dei dispositivi denominati “cannoncini spaventapasseri”, per l’allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 250 metri dalle abitazioni.
E’ inoltre vietato l’utilizzo di tali strumenti dalle ore 22,00 alle ore 06,00 e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l’altra non inferiore a 15 minuti.

Art. 36 - Uso degli stemmi comunali

E’ vietato usare lo stemma dei comuni appartenenti alla Comunità Collinare, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali e collinari per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta della Comunità Collinare, o previo accordo con la stessa.


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Scarica le Sanzioni: Regolamento Polizia Urbana - Sanzioni.pdf
 





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