Comunità Collinare

Regolamento Trasporto scolastico


Regolamento disciplinante le modalità di espletamento del trasporto scolastico

Art.1 – Premessa

  1. La Comunità Collinare “Aree Pregiate del Nebbiolo e del Porcino” gestisce in economia il servizio di trasporto scolastico, nell’ambito del generale servizio di trasporto pubblico locale facoltativo.
  2. Qualora necessario, la Comunità Collinare “Aree Pregiate del Nebbiolo e del Porcino” può effettuare il servizio non solo mediante mezzi e personale comunali, ma anche mediante appalto o convenzione con altri enti pubblici.
  3. Tale servizio garantisce il trasporto degli alunni della scuola dell’obbligo ed offre la possibilità di trasporto anche per gli alunni della scuola dell’infanzia, nei comuni ove è previsto, con i limiti e le esclusioni di cui al presente regolamento.
  4. Il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo può essere effettuato con:
    1. autobus e minibus o scuolabus e miniscuolabus rispondenti alle norme dettate dal decreto ministeriale 18 aprile 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, immatricolati in uso proprio, a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di compera (leasing) a nome dei comuni, degli altri enti locali o loro consorzi, degli istituti scolastici pubblici e privati che dimostrino di averne titolo;
    2. autobus e minibus o scuolabus e miniscuolabus rispondenti al decreto ministeriale 18 aprile 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, immatricolati in uso di terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di compera (leasing), da parte di imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448 (2), sull'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada;
    3. autovetture immatricolate in uso terzi da parte di soggetti muniti di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente
  5. Gli automezzi di cui al 1° comma possono essere utilizzati, oltre che dagli alunni della scuola dell'obbligo, anche dai bambini frequentanti la scuola dell’infanzia a condizione che in tal caso sia presente nel veicolo almeno un accompagnatore. Per tale figura il Comune potrà avvalersi di collaborazioni con associazioni di volontariato sociale.
  6. L'utilizzo dei predetti veicoli oltre che per il trasporto degli alunni e dei bambini dai punti di raccolta stabiliti agli istituti scolastici e viceversa è ammesso anche per le attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dalle autorità scolastiche o programmate dai comuni o dagli altri enti locali, eventualmente previa acquisizione di autorizzazione per i servizi fuori linea da parte della Motorizzazione Civile.

 

Art.2 - Richiesta di erogazione del servizio di trasporto scolastico
  1. Possono utilizzare gli automezzi di cui all'art.1,:
    1. gli alunni o i bambini residenti nel territorio della Comunità Collinare “Aree Pregiate del Nebbiolo e del Porcino”;
    2. qualora risultino posti disponibili, anche gli alunni e i bambini abitanti in comuni limitrofi frequentanti scuole site sul territorio della Comunità Collinare.
  2. Il genitore, o chi ne fa le veci, di ogni alunno rispondente ai requisiti di cui al comma precedente può richiedere all’Ente l’iscrizione dell’alunno al servizio di trasporto scolastico.
  3. Le richieste devono pervenire improrogabilmente entro il 31 Agosto di ogni anno al protocollo della Comunità Collinare.
  4. L’eventuale rigetto dell’istanza di cui ai precedenti commi dovrà essere motivata e comunicata al richiedente entro 10 giorni dal termine di cui sopra.
  5. Eventuali domande presentate dopo il 31 Agosto potranno essere accolte soltanto se saranno disponibili posti a sedere negli automezzi e senza modificare orari e percorsi già stabiliti.
  6. I modelli per l’iscrizione sono disponibili presso gli uffici nonché sul sito internet dell’ente e sono comunque divulgati, a cura dell’ufficio competente, anche presso le scuole dei plessi della Comunità Collinare.
  7. La presentazione della domanda comporta l’integrale ed incondizionata accettazione del presente regolamento.
Art.3 – Modalità di effettuazione del servizio di trasporto scolastico
  1. Il servizio di trasporto scolastico consiste nel trasporto degli alunni dalla fermata scuolabus indicata nella domanda sino alla sede della scuola e ritorno, fermo restando che:
    • non viene effettuato un servizio porta a porta, ma sono prestabiliti dei punti di raccolta, tenuto conto degli utenti iscritti e della dislocazione logistica delle famiglie;
    • nei casi di famiglie abitanti in case sparse o comunque site non sulla pubblica via, il punto di ritrovo può essere stabilito all’intersezione della strada di accesso all’abitazione con la pubblica via o in luogo più idoneo senza arrecare danno o pericolo alla circolazione ed all’utenza;
    • gli orari del servizio vengono stabiliti tenendo conto dell’esigenza dell’intera collettività e non del singolo utente.
  2. Le fermate del servizio sono segnalate nell’allegato al presente regolamento, ferma restando la possibilità di modificarne la disposizione e/o aumentarne il numero in caso di diverso bisogno dell’utenza risultante dalle iscrizioni di cui all’articolo precedente. Tale facoltà compete al Responsabile del Servizio.
  3. Sul territorio, le fermate sono indicate da apposita segnaletica. E’ fatto divieto agli autisti del servizio di fermarsi, far salire o scendere alunni al di fuori delle apposite fermate.
Art.4 – Accompagnamento, prelievo, responsabilità
  1. Gli alunni della scuola dell’infanzia, ove presente il servizio sul territorio comunale, godranno di accompagnamento sulle corse prestabilite di una persona adulta, responsabile della tutela dei minori.
  2. Sulle corse dedicate alle scuole primaria e secondaria di primo grado invece, non è obbligatorio il servizio di accompagnamento, salvo eventuale servizio civico volontario.
  3. Affinché sia garantito un servizio efficace e la massima tutela degli alunni trasportati, è fatto obbligo ad un genitore, o ad un delegato, il cui nome deve comunque essere comunicato all’Ente, di accompagnare e di prelevare il minore di anni 14 alla fermata prevista ed all’orario prestabilito. Tale obbligo non può essere derogato. L’alunno sarà consegnato da accompagnatrici/autisti solo ed esclusivamente alle fermate ed alle cinque persone indicate nell’apposita domanda di cui all’art. 2. Anche in quei casi in cui i genitori (o coloro delegati al ritiro del minore) abitassero di fronte alla fermata, accompagnatrici/autisti non possono essere autorizzati a far scendere l’alunno/a se la persona autorizzata non è presente alla fermata stabilita.
  4. Qualora, in casi eccezionali, l’alunno/a dovesse essere consegnato/a ad una persona diversa dalle cinque e/o ad una fermata diversa rispetto a quella indicata nel modulo, sarà necessaria la delega scritta da parte dei genitori, che dovrà essere presentata al protocollo della Comunità Collinare “Aree Pregiate del Nebbiolo e del Porcino” al più tardi la mattina del giorno stesso; qualora la delega non sia consegnata personalmente al protocollo, dovrà essere corredata della fotocopia del documento di identità del genitore che la sottoscrive. Si accettano anche domande pervenute via fax o e-mail (fermo restando l’obbligo di allegare copia di documento di identità, anche in formato elettronico), purché si telefoni per conferma dell’avvenuta ricezione dello stesso.
  5. Nessuna responsabilità può essere attribuita a dipendenti della Comunità Collinare per fatti accaduti dopo la consegna, alla fermata prestabilita, del minore all’adulto autorizzato di cui al precedente comma.
  6. Gli autisti del servizio e l’accompagnatore per la scuola materna non sono in alcun modo tenuti ad attendere alle fermate oltre l’orario stabilito né tenuti ad avvisare telefonicamente le famiglie o i loro delegati.
  7. In caso di assenza del familiare addetto al prelievo dell’alunno, o di suo delegato, all’orario stabilito, l’alunno sarà custodito dall’accompagnatore o dall’autista, fino al termine della corsa. I familiari o delegati potranno prelevare il minore al capolinea.
  8. Il comportamento di cui al comma precedente provocherà l’irrogazione di una sanzione pari ad € 10,00.
  9. In caso di recidivo comportamento negligente della famiglia, il Comune provvederà all’erogazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 15,00 ad un massimo di € 50,00.
Art.5 – Durata e costi del servizio di trasporto scolastico
  1. Il servizio viene offerto previo pagamento anticipato da allegarsi alla domanda di erogazione del servizio, di titolo di viaggio, con tariffario annualmente stabilito dalla Giunta della Comunità Collinare, ai sensi della vigente normativa in materia.
  2. Il servizio non si intende tacitamente rinnovato anche per l'anno seguente, per cui è obbligatorio presentare ogni anno la domanda di cui all’articolo 2.
  3. Nel caso in cui, nel corso del primo quadrimestre dell’anno scolastico, l’utente cambi istituto o residenza, ha diritto al rimborso in misura proporzionale ai mesi non usufruiti. Non si effettuano rimborsi nel caso in cui l’utente non utilizzi più il servizio nel corso del secondo quadrimestre né in caso di mancato utilizzo del servizio per motivi non legati ad un cambiamento di scuola o residenza. Gli eventuali rimborsi verranno effettuati alla fine dell’anno scolastico.
  4. Nel caso di iscrizione in corso d’anno, non essendo l’abbonamento annuale frazionabile, dovrà essere pagata l’intera quota, ferma restando la possibilità, di cui al precedente comma 2, di provvedere all’acquisto di abbonamenti mensili a tariffa agevolata per studenti.
Art.6 - Obblighi degli utenti – Sanzioni e recupero crediti
  1. Durante il servizio gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto. In particolare dovranno: rimanere seduti; non disturbare gli altri utenti, nonché accompagnatori ed autisti; non portare con sé oggetti pericolosi.
  2. In caso di comportamento scorretto, previa segnalazione scritta dell’accompagnatore/autista, il Comune segnalerà quanto accaduto ai genitori.
  3. Dopo tre segnalazioni scritte, l’utente verrà escluso dal servizio, senza che sia rimborsato alcunché e fatto salvo il pagamento di eventuali danni arrecati a persone o cose.
  4. Ogni danneggiamento a cose e persone di cui sia ritenuto responsabile un alunno che usufruisce del servizio, sarà addebitato al genitore, o a chi ne fa le veci.
  5. E’ fatto obbligo all’alunno che usufruisce del servizio:
    • di possedere ed esibire a richiesta di personale addetto al controllo idoneo titolo di viaggio;
    • di possedere apposita tessera, rilasciata dal competente ufficio; tale tessera deve essere vidimata all’inizio di ogni anno solare, pena la sanzione prevista dalla vigente normativa;
    • di scrivere nell’apposito spazio sull’abbonamento il numero di tessera di cui al precedente punto; l’inosservanza di tale obbligo è sanzionata come da normativa vigente.
  6. Le sanzioni di cui all’articolo 4 nonché quelle di cui al comma precedente non saranno irrogate al minore, ma al genitore - o a chi ne fa le veci - da personale autorizzato. Tali sanzioni dovranno essere regolarizzate con pagamento entro i termini previsti dalla vigente normativa.
  7. In mancanza di pagamento entro il termine di cui al comma precedente, si provvederà al recupero delle somme mediante iscrizione a ruolo, con le sanzioni accessorie e gli interessi previsti dalla vigente normativa.
Art.7 – Interruzione del servizio
  1. La Comunità Collinare “Aree Pregiate del Nebbiolo e del Porcino” si assume l’obbligo di avvertire le famiglie degli iscritti al servizio in caso di sciopero del personale addetto per servizi non garantiti nell’ambito della regolamentazione dei servizi pubblici essenziali.
  2. La Comunità Collinare “Aree Pregiate del Nebbiolo e del Porcino” si ritiene invece sollevata da ogni responsabilità in merito alle eventuali interruzioni, anche prolungate, dell’effettuazione del servizio per cause dipendenti da calamità naturali.
  3. Nessun rimborso è dovuto in caso in cui non sia temporaneamente possibile effettuare il servizio per cause di forza maggiore.

 

Art.8 - Norme finali
  1. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento si farà riferimento alle norme del codice civile e della legislazione statale e regionale in materia.
  2. Il Presidente della Comunità Collinare “Aree Pregiate del Nebbiolo e del Porcino” designa apposito funzionario cui sono attribuiti funzione e poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del servizio di trasporto scolastico.
  3. Il presente regolamento entra in vigore a partire dall’anno scolastico 2006/2007.


Gattinara, lì 31/10/2006

 

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