Comunità Collinare

Introduzione


INFORMAZIONI PER I CITTADINI CHE POSSEGGONO UN CANE

La Legge regionale 18/2004 "Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata" pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n°29 del 22 luglio 2004, detta le nuove norme in materia di anagrafe canina ed identificazione degli animali d'affezione.
In base alle succitate nuove disposizioni legislative, in sintesi:
RIMANE IMMUTATO:
  • l'istituzione di un'anagrafe canina regionale (ora su base informatizzata)
  • l'obbligo da parte dei possessori/detentori di cani della registrazione dei propri animali all'anagrafe regionale ed alla loro identificazione
CAMBIA:
  • il metodo di identificazione degli animali (ora da attuarsi con microchip)
  • la registrazione/iscrizione all'anagrafe avviene contestualmente all'atto di applicazione del microchip da parte dei medici veterinari ASL e liberi professionisti autorizzati

 

COMPITI DEI PROPRIETARI DEI CANI

  • accertarsi che l'animale sia registrato all'anagrafe canina regionale ed identificato (i cani non ancora tatuati alla data di entrata in vigore del L.R. 18/2004 possono essere identificati con microchips o registrati/iscritti all'anagrafe entro 120 giorni (entro il 4/12/2004) senza ricorrere in sanzioni)
  • non cedere o acquisire un cane che non sia registrato all'anagrafe canina o non identificato;
  • entro 60 giorni dalla nascita di cucciolate e comunque prima della loro cessione far identificare gli animali tramite microchips ai fini della registrazione in banca dati regionale;
  • in caso di tatuaggio illeggibile, provvedere ad una nuova identificazione del proprio cane tramite microchip;
  • segnalare al Servizio Veterinario dell'ASL di registrazione degli animali, entro 15 giorni, la cessione definitiva o la morte degli stessi, nonché eventuali variazioni della sede di detenzione [modulistica];
  • provvedere entro 3 giorni alla comunicazione dello smarrimento dell'animale alla Polizia Municipale.
COME SI FA

Il proprietario/detentore di un cane, per registrare ed identificare il proprio animale ha due possibilità:

  1. rivolgersi al Servizio veterinario ASL competente per il proprio comune di residenza per prenotare l'intervento – Calendario.pdf
     
    ;
  2. rivolgersi ad un Veterinario libero professionista autorizzato.

 

 

REGOLE COMPORTAMENTALI PER COLORO CHE DETENGONO ANIMALI DA AFFEZIONE

Le deiezioni canine, oltre che rendere più sgradevole l’immagine della città e ridurre quindi il benessere di tutti i cittadini, sono veicolo di pericolose malattie per l’Uomo (e soprattutto per i bambini e per le persone anziane), per gli stessi cani e possono essere causa di incidenti.
Quindi, se ami gli animali e la tua città, devi raccogliere le deiezioni del tuo cane utilizzando gli strumenti appositi. Lo consiglia una elementare norma del vivere civile e lo impone la Legge (Reg. Com. 30.6.2000, integr. 26.1.2001 e segg.) che stabilisce "che tutti i proprietari, possessori o detentori di cani, nell’accompagnamento dei medesimi su area pubblica dovranno essere comunque sempre in possesso di paletta e sacchetto per la raccolta delle deiezioni degli animali".
Rispetta dunque e fai rispettare queste semplici norme, per te stesso, per i tuoi concittadini, per il tuo cane e ricorda che per i contravventori le sanzioni sono molto severe: 50,00 euro.
E inoltre ricorda che:

  • Devono essere muniti di museruola e guinzaglio i cani condotti in locali pubblici e mezzi pubblici di trasporto
  • Nelle aree private i cani devono essere tenuti in modo da non nuocere alle persone o agli animali

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo di cui l'ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito.

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